Libro: LA GESTIONE DELL'ALUNNO IN OSPEDALE

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Corso: IL CONTESTO DELLA SCUOLA IN OSPEDALE
Libro: Libro: LA GESTIONE DELL'ALUNNO IN OSPEDALE
Stampato da: Utente ospite
Data: lunedì, 6 aprile 2026, 13:56

Descrizione

 

Fare scuola in ospedale necessita di una serie di adempimenti anche formali che il docente coordinatore in ospedale, insieme al dirigente scolastico, sono tenuti a eseguire quando si avvia un percorso didattico personalizzato nel contesto ospedaliero.
Risulta necessario sapere quali sono gli atti formali che devono essere espletati sia dalla scuola in ospedale che dalla scuola di provenienza dello studente ospedalizzato.
La maggior parte di tali adempimenti sono formalizzati da norme e circolari ministeriali.

1. La stipula di convenzioni

L’inizio del percorso di istruzione ospedaliera passa attraverso una serie di adempimenti formali ben definiti, di norma gestiti dal docente coordinatore o referente della sezione ospedaliera, volti a definire nel modo più efficace possibile la comunicazione con la scuola territoriale frequentata dallo studente, le modalità di certificazione e valutazione delle competenze e di  rientro nel gruppo classe.

Nel caso di lungo degenze la sezione ospedaliera può trovarsi investita dalla responsabilità dello scrutinio finale  o addirittura di esami da realizzare  in ospedale (vedi DPR. N. 122/2009).

Il funzionamento ottimale della scuola in ospedale richiede, inoltre,  un rapporto programmato e concordato con i servizi socio-sanitari per l’organizzazione e la messa in atto degli interventi formativi. Qualora in ospedale non siano presenti gli insegnamenti relativi a tutti gli ordini e gradi di scuola, si può ricorrere alla stipula di convenzioni/protocolli/accordi con altre scuole del territorio, in cui i firmatari dell'accordo si impegnano ad assicurare gli insegnamenti non presenti, assicurando qualità e continuità agli

L’inizio del percorso di istruzione ospedaliera passa attraverso una serie di adempimenti formali ben definiti, di norma gestiti dal docente coordinatore o referente della sezione ospedaliera, volti a definire nel modo più efficace possibile la comunicazione con la scuola territoriale frequentata dallo studente, le modalità di certificazione e valutazione delle competenze e di  rientro nel gruppo classe.

Nel caso di lungo degenze la sezione ospedaliera può trovarsi investita dalla responsabilità dello scrutinio finale  o addirittura di esami da realizzare  in ospedale (vedi DPR. N. 122/2009).

Il funzionamento ottimale della scuola in ospedale richiede, inoltre,  un rapporto programmato e concordato con i servizi socio-sanitari per l’organizzazione e la messa in atto degli interventi formativi. Qualora in ospedale non siano presenti gli insegnamenti relativi a tutti gli ordini e gradi di scuola, si può ricorrere alla stipula di convenzioni/protocolli/accordi con altre scuole del territorio, in cui i firmatari dell'accordo si impegnano ad assicurare gli insegnamenti non presenti, assicurando qualità e continuità agli interventi formativi.

Altre convenzioni è possibile stipulare con altri Soggetti, finalizzate a garantire che i periodi di degenza ospedaliera si pongano a tutela del diritto al gioco, alla salute, all’istruzione ed al mantenimento di relazioni affettive familiari ed amicali per i minori malati. 




1.1. La comunicazione con le scuole territoriali

La sezione ospedaliera accoglie gli studenti su richiesta dei genitori (o dei legali rappresentanti) e solo dopo autorizzazione dell’equipe medica referente, a cui compete la valutazione delle condizioni cliniche del paziente, avvia il percorso di istruzione ospedaliera.

In genere,  il Coordinatore/Referente di sede, o un altro docente, si presenta alla famiglia ed al paziente in modo accogliente e spiega le caratteristiche di questa “strana” scuola «fuori dalla scuola».

Per l’avvio dell’attività formativa, è indispensabile il contatto preliminare con la scuola di provenienza, al fine di definire il protocollo formativo.

La collaborazione inizia con la sottoscrizione da parte dei genitori del modulo di richiesta di frequenza della scuola in ospedale.

Dopo questo primo adempimento, viene contattato telefonicamente il Dirigente scolastico/coordinatore della classe di appartenenza dello studente, in cui si preannuncia l’arrivo di una comunicazione ufficiale da parte della sezione ospedaliera, che  apre formalmente il  rapporto di collaborazione ed integrazione per la progettazione didattica del percorso dello studente ricoverato. In questa comunicazione, oltre ai richiami alla normativa vigente, viene richiesta la seguente documentazione:


  1. I programmi della classe nella quale è inserito l’alunno e gli obiettivi minimi fissati per la sufficienza in ogni disciplina, considerando le difficoltà oggettive di svolgere tutte le discipline in ambiente ospedaliero.
  2. L’elenco delle discipline nelle quali dovrà essere valutato.
  3. L’elenco dei libri di testo in adozione presso la classe del ragazzo.
  4. Il nominativo ed i recapiti del docente coordinatore di classe a cui fare riferimento.
  5. Il programma già svolto dall’alunno e le valutazioni conseguite, nell’eventualità che abbia già frequentato parte dell’anno scolastico in corso.
  6. Il tipo di scansione adottata per gli scrutini nel corso dell’anno scolastico (trimestre/pentamestre, quadrimestre, trimestri).


A ciò si aggiunga la possibilità di accesso degli insegnanti della scuola di provenienza degli alunni ricoverati al registro elettronico (qualora sia presente) in uso presso la sezione ospedaliera, in grado di fornire informazioni e osservazioni sul lavoro svolto. Nel momento in cui un alunno viene preso in carico dalla sezione ospedaliera, il responsabile del registro elettronico assegna i codici di accesso agli insegnanti dell’alunno ricoverato.

Infine, durante le cure ospedaliere, gli alunni sono assenti fisicamente nella classe di appartenenza, ma le ore di lezione effettuate in ospedale, essendo riconosciute a norma di legge (Vedi DPR n. 122/2009), sono  inserite nel computo delle presenze annuali: ciò riduce al minimo il rischio di una eventuale non ammissione dello studente alla classe successiva, causata dal superamento del 25% del monte ore di assenza anche in una sola disciplina, come prescritto dalla vigente normativa. Il modo più veloce per mantenere una comunicazione puntuale è sicuramente la posta elettronica: in questo modo rimane traccia scritta di tutte le comunicazioni intercorse tra gli istituti.



2. La valutazione e la certificazione delle competenze

La vigente normativa del DPR n.122 del 26 giugno 2009, recita:

All’art. 11

«1. Per gli alunni che frequentano per periodi temporalmente rilevanti corsi di istruzione funzionanti in ospedali o in luoghi di cura, i docenti che impartiscono i relativi insegnamenti trasmettono alla scuola di appartenenza elementi di conoscenza in ordine al percorso formativo individualizzato attuato dai predetti alunni, ai fini della valutazione periodica e finale. 

2. Nel caso in cui la frequenza dei corsi di cui al comma 1 abbia una durata prevalente rispetto a quella nella classe di appartenenza, i docenti che hanno impartito gli insegnamenti nei corsi stessi effettuano lo scrutinio previa intesa con la scuola di riferimento, la quale fornisce gli elementi di valutazione eventualmente elaborati dai docenti della classe; analogamente si procede quando l'alunno, ricoverato nel periodo di svolgimento degli esami conclusivi, deve sostenere in ospedale tutte le prove o alcune di esse».

All’ Art. 14

Norme transitori, finali e abrogazioni

«7. A decorrere dall’anno scolastico in entrata in vigore della riforma della scuola secondaria di secondo grado, ai fini della validità dell’anno scolastico, compreso quello relativo all’ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascun studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato. Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l’esclusione dallo scrutino finale e la non ammissione alla classe successiva o all’esame finale del ciclo».

Una successiva nota prot. n. n. 7736 R.U. del 27 ottobre 2010 della D.G. per gli ordinamenti Scolastici relativa a «Chiarimenti sulla validità dell’anno scolastico ai sensi dell’articolo 14, comma 7 DPR n. 122/2009», così riporta:

«In relazione alla necessità della frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato ai fini della validità dell'anno scolastico, di cui all'art.14, comma 7 del DPR 22 giugno 2009, n.122, sono pervenuti numerosi quesiti in particolare sulla posizione scolastica degli alunni che, per causa di malattia, permangono in ospedale o in altri luoghi di cura ovvero in casa per periodi anche non continuativi durante i quali seguono momenti formativi sulla base di appositi programmi di apprendimento personalizzati predisposti dalla scuola di appartenenza o che seguono per periodi temporalmente rilevanti attività didattiche funzionanti in ospedale o in luoghi di cura. E' del tutto evidente che tali periodi non possono essere considerati alla stregua di ordinarie assenze, ma rientrano a pieno titolo nel tempo scuola, come si evince dall'art. 11 del d.P.R. 22 giugno 2009, n. 122».

E’ evidente, quindi, la volontà del legislatore di attribuire alla frequenza ospedaliera una totale pariteticità, che culmina con la possibilità di scrutinare lo studente anche da parte dei docenti ospedalieri, nel caso in cui il tempo di frequenza in ospedale sia prevalente rispetto a quello in classe. Per arrivare a questa possibilità, la sezione ospedaliera deve essere in condizioni di erogare lezioni in tutte le discipline del corso di studi dello studente ospedalizzato, o comunque un insegnamento che mira all’acquisizione delle competenze trasversali e disciplinari previste. 

Nel caso delle scuole secondarie di 1° e 2° grado non è infrequente che, per completare l’offerta formativa, si debba ricorrere a contattare, per le discipline non in organico e/o di indirizzo, docenti esterni alla sezione ospedaliera.  Esistono al riguardo  diverse strade percorribili:

  1. Si possono individuare aree disciplinari all’interno delle quali i docenti ospedalieri possano insegnare anche altre discipline ritenute affini (ad esempio, il docente di lingua inglese, può insegnare anche il francese o il tedesco se ha sostenuto esami all’università; con lo stesso criterio quello di matematica può insegnare anche fisica; quello di scienze, scienze dell’alimentazione o altre discipline dell’ambito chimico-tecnologico, quello di lettere, latino e greco);
  2. Si può potenziare la trasversalità didattica della programmazione annuale individuando temi comuni a più discipline, favorendo l’ottimizzazione dei tempi delle lezioni, dei processi di apprendimento e della valutazione;
  3. Possono essere contattati docenti che abbiano dato la propria disponibilità a collaborare in orario aggiuntivo a quello di servizio e titolari nell’istituto da cui dipende la sezione ospedaliera o nelle scuole del comune dove è presente l’ospedale (a volte esistono reti di istituti che coprono queste necessità);
  4. Possono essere  contattati docenti in quiescenza che abbiano dato la propria disponibilità a collaborare;
  5. Possono essere  contattati volontari con competenze specifiche per la disciplina ed in possesso in possesso del titolo di abilitazione valido per l’insegnamento, spesso sono già attivi in ospedale presso le associazioni delle famiglie delle varie unità operative;
  6. Possono essere utilizzati docenti, provenienti da reti di scuole a seguito di appositi protocolli o convenzioni, che abbiano offerto la loro disponibilità.



3. Il registro elettronico

I docenti ospedalieri hanno un rapporto personalizzato e individualizzato con gli alunni ospedalizzati, specie con quelli seguiti per lunghi periodi, che consente loro di raggiungere buoni livelli di competenza grazie a questo rapporto privilegiato e ad un insegnamento flessibile e interdisciplinare. Ma perché tale percorso diventi condiviso e oggetto di valutazione, emerge con evidenza l’importanza che il percorso ospedaliero, personalizzato e individualizzato, sia analiticamente descritto e certificato, al fine di mettere in grado i docenti della scuola di provenienza di valutare e scrutinare l’alunno al suo rientro in classe, in base alle competenze acquisite. Per rispondere a tale esigenza, molte scuole ospedaliere si sono dotate di strumenti uniformi come il registro elettronico, al fine di favorire un efficace e codificato passaggio di informazioni tra scuola in ospedale e scuola di provenienza, garantendo al contempo, oltre ai giorni di presenza e alla documentazione degli interventi formativi effettuati, anche la valutazione degli apprendimenti e la conseguente certificazione delle competenze acquisite.

Se, quindi, il passaggio di informazioni, documentazione e certificazione delle competenze avviene nel rispetto delle regole e delle norme in materia di valutazione, le scuole sia quelle di provenienza sia quelle ospedaliere, non avranno più difficoltà ad affrontare il tema della valutazione e dello scrutinio dello studente ospedalizzato, che vedrà riconosciuto e validato il proprio impegno pur in situazione di difficoltà.

In particolare l'idea di progettare, realizzare, distribuire un registro elettronico specifico per la scuola ospedaliera è nata da esigenze diversificate:

  1. Più scuole sono impegnate nel percorso educativo degli alunni: scuola di appartenenza, scuola affidataria e scuola ospedaliera. I docenti coinvolti sono molti e possono essere impegnati sulla stessa disciplina.
  2. I luoghi della scuola cambiano nel tempo: la struttura ospedaliera può essere situata in luoghi molto distanti da quella di appartenenza e sempre più la minor ospedalizzazione comporta una maggior presenza di scuola domiciliare.


Il registro elettronico, pensando alle esigenze degli studenti ospedalizzati, offre quindi:

  1. atemporalità: le informazioni sono accessibili in qualunque momento e non vincolate al tempo-scuola;
  2. flessibilità: lo studente può cambiare reparto durante la permanenza in ospedale e può alternare periodi di degenza a periodi di attività regolare a scuola;
  3. abbattimento dei vincoli geografici: le informazioni sono accessibili a tutti gli attori autorizzati (studenti, genitori, docenti).


Studente ricoverato che risieda nello stesso comune o in comuni della stessa provincia

In questo caso la Commissione d’esame nominata per la sua classe provvederà agli adempimenti delle prove scritte ed orali, spostando i propri membri in ospedale. I docenti ospedalieri faranno da assistenza, se necessario.

Studente ricoverato che risieda in altra provincia della stessa regione

 Se le distanze lo consentono, la Commissione si sposterà in ospedale per gli adempimenti. Se ciò non fosse possibile, lo studente potrebbe essere aggregato ad una commissione d’esame dello stesso indirizzo di studi del comune dove ha sede la struttura ospedaliera e sostenere gli esami in ospedale seguito da questi docenti. Se il ragazzo ha già sostenuto tutte le prove scritte ed il ricovero impedisce di sostenere le prove orali, si potrebbe anche attivare la soluzione del collegamento in conference call con la scuola territoriale dove è insediata la commissione e con i docenti ospedalieri che faranno da assistenza.

Studente ricoverato che risieda in altra regione

 In questi casi è fondamentale l’opera di collaborazione integrata tra i due Uffici Scolastici Regionali (quello di residenza e quello dove è ricoverato lo studente), la scuola Polo, la scuola territoriale e quella ospedaliera per individuare le modalità operative migliori a seconda dei casi.


3.1. Credits

Maria Aliberti, Scuola Media presso SMS Peyron Fermi, Ospedale Regina Margherita Torino

Cinzia Macchi, "Gozzadini-S. Orsola" sez. ospedaliera secondaria 2° grado – Bologna - I.I.S. "Scappi" - Castel San Pietro Terme (BO)

Palmina Trovato, Scuola Media di Piancavallo presso Istituto Auxologico Italiano - Ospedale S. Giuseppe, Piancavallo (VB) - Istituto comprensivo Alto Verbano - Premeno (VB)e domiciliare, Torino 2009.