Libro: LA GESTIONE DELL'ALUNNO IN OSPEDALE
Fare
scuola in ospedale necessita di una serie di adempimenti
anche formali che il docente
coordinatore in ospedale, insieme
al
dirigente scolastico,
sono tenuti a eseguire
quando si avvia
un percorso didattico personalizzato nel contesto ospedaliero.
Risulta
necessario sapere quali sono gli atti formali che devono essere espletati sia
dalla scuola in ospedale che dalla scuola di provenienza dello studente
ospedalizzato.
La
maggior parte di tali adempimenti sono formalizzati da norme e circolari
ministeriali.
2. La valutazione e la certificazione delle competenze
La vigente normativa del DPR n.122 del 26 giugno 2009, recita:
All’art. 11
«1. Per gli alunni che frequentano per periodi temporalmente rilevanti corsi di istruzione funzionanti in ospedali o in luoghi di cura, i docenti che impartiscono i relativi insegnamenti trasmettono alla scuola di appartenenza elementi di conoscenza in ordine al percorso formativo individualizzato attuato dai predetti alunni, ai fini della valutazione periodica e finale.
2. Nel caso in cui la frequenza dei corsi di cui al comma 1 abbia una durata prevalente rispetto a quella nella classe di appartenenza, i docenti che hanno impartito gli insegnamenti nei corsi stessi effettuano lo scrutinio previa intesa con la scuola di riferimento, la quale fornisce gli elementi di valutazione eventualmente elaborati dai docenti della classe; analogamente si procede quando l'alunno, ricoverato nel periodo di svolgimento degli esami conclusivi, deve sostenere in ospedale tutte le prove o alcune di esse».
All’ Art. 14
Norme transitori, finali e abrogazioni
«7. A decorrere dall’anno scolastico in entrata in vigore della riforma della scuola secondaria di secondo grado, ai fini della validità dell’anno scolastico, compreso quello relativo all’ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascun studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato. Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l’esclusione dallo scrutino finale e la non ammissione alla classe successiva o all’esame finale del ciclo».
Una successiva nota prot. n. n. 7736 R.U. del 27 ottobre
2010
della D.G. per gli ordinamenti Scolastici relativa a «Chiarimenti
sulla
validità dell’anno scolastico ai sensi dell’articolo 14, comma 7 DPR n. 122/2009», così
riporta:
«In relazione alla necessità della
frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato ai fini della
validità dell'anno scolastico, di cui all'art.14, comma 7 del DPR 22 giugno
2009, n.122, sono pervenuti numerosi quesiti in particolare sulla posizione
scolastica degli alunni che, per causa di malattia, permangono in ospedale o in
altri luoghi di cura ovvero in casa per periodi anche non continuativi durante
i quali seguono momenti formativi sulla base di appositi programmi di
apprendimento personalizzati predisposti dalla scuola di appartenenza o che
seguono per periodi temporalmente rilevanti attività didattiche funzionanti in
ospedale o in luoghi di cura. E' del tutto evidente che tali periodi non
possono essere considerati alla stregua di ordinarie assenze, ma rientrano a
pieno titolo nel tempo scuola, come si evince dall'art. 11
del d.P.R. 22
giugno 2009, n. 122».
E’ evidente, quindi, la volontà del legislatore di attribuire alla frequenza ospedaliera una totale pariteticità, che culmina con la possibilità di scrutinare lo studente anche da parte dei docenti ospedalieri, nel caso in cui il tempo di frequenza in ospedale sia prevalente rispetto a quello in classe. Per arrivare a questa possibilità, la sezione ospedaliera deve essere in condizioni di erogare lezioni in tutte le discipline del corso di studi dello studente ospedalizzato, o comunque un insegnamento che mira all’acquisizione delle competenze trasversali e disciplinari previste.
Nel caso delle scuole secondarie di 1° e 2° grado non è infrequente che, per completare l’offerta formativa, si debba ricorrere a contattare, per le discipline non in organico e/o di indirizzo, docenti esterni alla sezione ospedaliera. Esistono al riguardo diverse strade percorribili:
- Si possono individuare aree disciplinari all’interno delle quali i docenti ospedalieri possano insegnare anche altre discipline ritenute affini (ad esempio, il docente di lingua inglese, può insegnare anche il francese o il tedesco se ha sostenuto esami all’università; con lo stesso criterio quello di matematica può insegnare anche fisica; quello di scienze, scienze dell’alimentazione o altre discipline dell’ambito chimico-tecnologico, quello di lettere, latino e greco);
- Si può potenziare la trasversalità didattica della programmazione annuale individuando temi comuni a più discipline, favorendo l’ottimizzazione dei tempi delle lezioni, dei processi di apprendimento e della valutazione;
- Possono essere contattati docenti che abbiano dato la propria disponibilità a collaborare in orario aggiuntivo a quello di servizio e titolari nell’istituto da cui dipende la sezione ospedaliera o nelle scuole del comune dove è presente l’ospedale (a volte esistono reti di istituti che coprono queste necessità);
- Possono essere contattati docenti in quiescenza che abbiano dato la propria disponibilità a collaborare;
- Possono essere contattati volontari con competenze specifiche per la disciplina ed in possesso in possesso del titolo di abilitazione valido per l’insegnamento, spesso sono già attivi in ospedale presso le associazioni delle famiglie delle varie unità operative;
- Possono essere utilizzati docenti, provenienti da reti di scuole a seguito di appositi protocolli o convenzioni, che abbiano offerto la loro disponibilità.