2. L’istruzione domiciliare: finalità

2.1. L’istruzione domiciliare oggi

Il Protocollo d’intesa tra il Ministero dell’Istruzione e il Ministero della Salute sulla “Tutela del diritto alla salute  e allo studio dei cittadini di minore età, affetti da gravi patologie, attraverso il servizio di istruzione domiciliare” del 24 ottobre 2003, costituisce ancora oggi l’ unico riferimento normativo per l’istruzione domiciliare.

Il Comitato paritetico nazionale  per l’istruzione domiciliare (Decreto direttoriale n. del 16.09.2009, integrato con decreto il 9.12.2010)  ha predisposto un nuovo strumento normativo, fermo dal 2013 presso il Gabinetto del Ministero dell’Istruzione, dopo i pareri positivi acquisiti sia del Ministero dell’Istruzione che della Salute. Il Protocollo del 2003 impegna i due Ministeri  “a promuovere, sostenere e sviluppare iniziative volte a garantire la presa in carico globale dei minori malati, sia sotto l'aspetto sanitario che scolastico, assicurando la continuità dell'intervento e a sperimentare modalità di raccordo inter-istituzionale, con l'obiettivo di garantire, nella misura massima possibile e contestualmente, il diritto alla salute e il diritto all'istruzione” (Ferraro, S. 2012. SCUOLA IN OSPEDALE E  SERVIZIO D’ISTRUZIONE DOMICILIARE  in Rassegna dell’Istruzione).

Insieme ad esso, che riconosce il diritto dei minori all’istruzione anche se malati e a domicilio, va ricordato e citato il “Vademecum per l’istruzione domiciliare”, frutto del lavoro di esperti e  degli operatori della scuola in ospedale, durante il seminario di produzione nazionale tenutosi a Viareggio nel dicembre del 2013. Esso costituisce lo strumento operativo a uso e consumo delle scuole che debbano attivare un percorso di istruzione domiciliare.

Attualmente rimane questo il documento di riferimento per l’organizzazione di tale servizio.

L’istruzione domiciliare, secondo quanto riportato nel “Vademecum per l’istruzione domiciliare” del 2003 si attiva nel rispetto dei seguenti criteri inderogabili:

  1. esclusivamente a seguito di ospedalizzazione, “condicio sine qua non”,
  2. per le patologie chiaramente indicate e definite nel Vademecum,
  3. su richiesta esplicita del medico ospedaliero, che attesti l’impossibilità dell’alunno di riprendere la scuola e che determini per iscritto la durata della degenza a domicilio.

Nessuno è escluso dal diritto all’istruzione domiciliare, purché rientri nei criteri riportati e purché la richiesta di istruzione domiciliare richiesto sia almeno pari o superiore a 30 giorni.