3. L’istruzione domiciliare e la scuola di provenienza

La scuola a domicilio ha, quindi, come finalità il raggiungimento del benessere globale del bambino/ragazzo, dove “benessere” significa metterlo in condizione di avere successo, evitando che prolungate interruzioni di frequenza della scuola si trasformino in abbandoni e ripetenze.

Per questo è opportuno che ogni scuola, nell’ambito del Piano dell’Offerta Formativa (POF), preveda esplicitamente la possibilità di attivare un progetto di istruzione domiciliare all’occorrenza, cioè in caso di richiesta avanzata dai genitori dell’alunno malato, accompagnato da una certificazione ospedaliera e coerente con i criteri riportati nel “Vademecum per l’istruzione domiciliare” del 2003.

Pur considerando il diritto all’istruzione un diritto permanente del minore da esercitare e soddisfare in qualunque contesto o situazione e modalità, pur  riconoscendo il valore insostituibile dell’apprendimento in classe, cioè in una situazione di scambio, confronto e dialogo con i pari e con gli adulti, il MIUR negli ultimi quindici anni ha voluto con l’istruzione a domicilio completare e rafforzare l’offerta educativa a favore dei minori ospedalizzati. Infatti, i tempi di degenza nel tempo si sono sempre di più abbreviati con l’introduzione della dimissione protetta, che, pur consentendo ai ragazzi  di tornare nella propria  casa o di rimanere nella casa di accoglienza, non permette comunque di tornare ad una vita cosiddetta “normale”. L’istruzione a domicilio, perciò, si inserisce in questo specifico contesto e costituisce la prosecuzione dell’istruzione ospedaliera per il tempo necessario al completamento delle cure.

L’intervento di istruzione domiciliare è straordinario e temporaneo, cioè limitato nel tempo, e si attiva all’atto del termine del periodo di ospedalizzazione per malattia grave ma non permanente, su precisa prescrizione del medico ospedaliero. È per tale ragione che operiamo una netta distinzione tra disabilità, che ha un carattere permanente,  e il servizio di istruzione domiciliare, che costituisce, proprio per la sua natura temporanea e limitata nel tempo, la risposta a bisogni specifici che insorgono a seguito della malattia (Nota Prot. 2701 del 9 aprile 2010).

Val la pena di ricordare che sia la Legge n. 104/1992, sia le linee guida nazionali in materia di disabilità, emanate nel 2009, offrono un’efficace risposta in termini organizzativi e didattici per fronte a ciascuna situazione o evenienza, la cui responsabilità è senz’altro compito e cura dei consigli di classe che definiscono il P.E.P. (Piano Educativo Personalizzato). Il carattere permanente rappresentato dalla disabilità rende impossibile l’applicazione del servizio di istruzione domiciliare nella modalità in cui è soddisfatto dal MIUR.