5. Le condizioni lavorative del docente

L'istruzione domiciliare viene generalmente impartita dai docenti della scuola di appartenenza dell'alunno. Per tale motivo, è importante che le Istituzioni deputate  (USR e Scuola polo regionale) all’attivazione del servizio offrano informazioni precise sulle condizioni peculiari in cui si realizza l’istruzione  domiciliare, che costituisce  oggi una frequente modalità di  erogazione del servizio scolastico secondo modelli nuovi e coerenti con i bisogni dello studente malato.

I docenti che si rendono disponibili per il servizio di istruzione domiciliare, svolgono tale servizio per lo più  in orario aggiuntivo. Il compenso per le ore aggiuntive viene liquidato ai sensi  dell’art. 30 del CCNL comparto scuola 2006/2009.

I dirigenti scolastici, nell'ambito delle relazioni sindacali d'Istituto, concertano con la RSU di categoria una eventuale specifica destinazione di una parte delle risorse del fondo d'istituto per riconoscere il maggior carico di lavoro del personale coinvolto nell'istruzione domiciliare.

Il MIUR destina una parte delle risorse ex L.440/1997 proprio alla copertura dei progetti di istruzione domiciliare, distribuite a tutte le regioni secondo precisi e definiti criteri di riferimento.

Risorse finanziarie

Infatti, i finanziamenti  ex L. 440/1997 per la realizzazione  del servizio di istruzione domiciliare, in cui rientrano le prestazioni aggiuntive dei docenti domiciliari, vengono ripartiti ogni anno scolastico dagli Uffici Scolastici Regionali, sulla base di specifici criteri di riferimento. Tali risorse finanziarie costituiscono la principale e spesso unica fonte di finanziamento dell’istruzione domiciliare; in alcuni casi, tuttavia, altri Soggetti istituzionali, quali Comuni, Province e Regioni, o  Enti e Associazioni concorrono con contributi mirati.

Il consiglio di classe allargato

L'alunno, in situazione di malattia, all’atto della valutazione, può trovarsi nella condizione di avere due Soggetti istituzionali: la scuola in ospedale, che lo ha seguito nel periodo di degenza ospedaliera, talvolta lungo,  e la scuola di provenienza.

In questi casi, è opportuno che la valutazione intermedia o finale  tenga conto di tutti gli interventi educativi effettuati e della relativa valutazione espressa .

Le valutazioni della scuola ospedaliera e di quella di appartenenza si integrano e si completano, in virtù del fatto che la frequenza della scuola in ospedale e/o a domicilio è scuola a tutti gli effetti.

Si veda in proposito il DPR n. 122 del 2009, art. 11,comma 2 e Nota prot. n. 7736 del 27/10/2010.

Al fine di una completa integrazione nell’operato dei due consigli di classe, nell’interesse del minore e della sua valutazione, si consiglia di:

  1. istituire contatti preliminari e relazioni costanti con la scuola in ospedale;
  2. programmare incontri tra gli insegnanti (dove possibile in presenza, altrimenti in videoconferenza) per la programmazione dei percorsi formativi in collaborazione;
  3. aggiornare le informazioni relative alle fasi della malattia, in rapporto alle modificate capacità di apprendimento;
  4. cogestire i percorsi di comunicazione e di apprendimento;
  5. attivare strategie efficaci di comunicazione e di interazione facilmente riutilizzabili in Internet;
  6. coinvolgere i compagni della classe di appartenenza dell'alunno malato anche al fine di una maturazione e crescita culturale reciproca;
  7. cogestire con la scuola in ospedale le varie fasi di isolamento e del reinserimento a scuola dell'alunno e condividere il momento della valutazione.