3. L’educazione dei bambini malati in Italia

Uno dei primi interventi del Ministero dell’Istruzione  riguardo all’educazione dei minori malati, che costituisce la garanzia di fondamentali diritti costituzionali , è la C.M. n. 345/1986, avente per oggetto «Scuole elementari statali funzionanti presso i presidi sanitari», in cui validando tali realtà operative, si riconosce l’importanza dell’attività didattica  rivolta ai minori ricoverati negli ospedali, sia a sostegno del diritto all’istruzione sia per quanto riguarda il contributo offerto al loro benessere psico-fisico.

Va citata, inoltre, la C.M. n. 185/1987, che istituisce sezioni di scuola primaria negli ospedali pediatrici. Ad essa segue la C.M. n. 353/1998  che ha come oggetto «il servizio scolastico nelle strutture ospedaliere». Questa circolare per la prima volta assegna un carattere sistematico a questa offerta formativa, dandole piena dignità ed importanza. Le circolari a seguire contribuiranno a definire meglio e analiticamente i vari aspetti da considerare nel realizzare tale servizio, sia in ospedale sia a domicilio. In particolare nella C.M. n. 353/1998 vengono date le prime indicazioni, in seguito pienamente sviluppate, riguardo all’iscrizione degli alunni nella sezione ospedaliera, ai rapporti con la scuola di provenienza e alla documentazione formale da approntare all’atto della dimissione.

Altre circolari che segnano l’evoluzione della scuola in ospedale e a domicilio:

C.M. n. 43/2001; C.M. n. 149/2001; C.M. n. 56/2003, con cui per la prima volta si assegnano risorse finanziarie a sostegno dell’istruzione a domicilio; Protocollo d’intesa MIUR – Ministero della Salute volto alla «Tutela del diritto alla salute e allo studio dei cittadini di minore età affetti da gravi patologie, attraverso il servizio di istruzione domiciliare» del 2003;  «Vademecum per l’istruzione domiciliare»  del 2003; C.M. n. 108 del 5/12/2007 in cui viene ribadita la funzione del docente ospedaliero; C.M. n. 87 del 27/10/2008; Nota prot. 2796 del 24/3/2011 con indicazioni procedurali e metodologico/didattiche sulla gestione degli interventi della scuola in ospedale e a domicilio; C.M. n. 60 del 16/07/2012 con indicazioni relative al reclutamento e alla funzione del docente ospedaliero, sull’istruzione domiciliare e l’utilizzo di tecnologie educative; nota prot. 1586 dell’11/03/2014 con indicazioni sul ruolo del dirigente scolastico delle scuole ospedaliere e sulla valutazione del servizio SiO e ID; nota prot. n. 2939 del 28/04/2015 con indicazioni metodologiche e didattiche su SiO e ID a seguito del Workshop nazionale del marzo 2015.

La Circolare Ministeriale n. 43 prot. n. 283 del 26 febbraio 2001, esplicativa del suddetto Protocollo, chiarisce che, tra le novità introdotte dal testo, vi è “l'estensione dell'attivazione del diritto allo studio per le scuole di ogni ordine e grado e, pertanto, anche per le scuole secondarie di II grado, anche alla luce della legge n. 9 del 2 gennaio 1999 che ha elevato l'obbligo di istruzione, nonché l'attivazione di forme di istruzione domiciliare qualora la grave patologia in atto non preveda il ricovero ma impedisca, nel contempo, la frequenza della scuola per lungo lasso di tempo (almeno 30 giorni) come nel caso, per esempio, di minori che sono sottoposti a terapie immunodepressive. In questi casi, infatti, i pazienti ricevono brevi cure in day-hospital ma non possono essere esposti alle intemperie e frequentare luoghi affollati come un'aula scolastica”.

Nella fondazione della normativa sulla scuola in ospedale e sull'Istruzione Domiciliare, riveste, senza dubbio, un ruolo molto importante la Legge n. 285 del 28 agosto 1997 sulle “Disposizioni per la promozione di diritti ed opportunità per l'infanzia e l'adolescenza" che, all'art. 4, prescrive l'attivazione di interventi diretti alla tutela dei diritti del bambino malato ed ospedalizzato attraverso progetti personalizzati integrati con le azioni previste nei piani socio-sanitari regionali.

La Legge 13 luglio 2015 n. 107: art. 1,  comma 181, lettera c, punto 9. sottolinea «la previsione della garanzia dell'istruzione domiciliare per gli alunni che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 12, comma 9, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Le condizioni dell’istruzione domiciliare per gli alunni disabili sono regolate dalla Legge 104 e successivi interventi applicativi.